Il d.lg. n. 151 del 2001 art. 11, comma 1 – decreto espressamente richiamato dal d.lg. n. 81 del 2008 art. 28, comma 1, – prevede una valutazione a carico del datore di lavoro, con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C al medesimo testo normativo.
La circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime il datore di lavoro dalla valutazione imposta dal d.lg. n. 151 del 2001 art. 11, dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza. Ciò si evince dalla sentenza n.36538 emessa dalla Cassazione Penale sez. III il 15/06/2022:
"La circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime il datore di lavoro dalla valutazione [...]dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza. Né è consentito derogare alla previsione di legge adducendo[...]una presunta infertilità del personale dipendente dovuta all'età".
Link alla Sentenza Cassazione penale sez. III, 15/06/2022, n.36538