Responsabilità Preposto di fatto


La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30800 definisce e rafforza le responsabilità del preposto in materia di vigilanza e formazione/informazione.
Nella fattispecie un preposto è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche; in paticolare aveva adibito il dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza fornire adeguate informazioni ed omettendo la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione nelle quali il lavoratore subiva l'amputazione del braccio nel tentativo di rimuovere residui di legno che si erano incastrati nella macchina scorniciatrice. L'imputato aveva ricevuto una lettera dai responsabili della propria ditta nella quale si specificavano le sue mansioni di "controllore di produzione, con il compito di supervisionare la produzione di tutto il reparto produttivo, coordinando le varie attività tra le maestranze e l'espletamento del lavoro altrui".
Egli pertanto rivestiva la qualifica di preposto di fatto ai sensi dell'art. 19 comma 1, d.lvo n. 81/2008, incaricato di sovrintendere e controllare i lavoratori in tema di sicurezza durante l'esecuzione della prestazione lavorativa.
L'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede alcuni obblighi per il preposto:
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Lo stesso ancora, ha aggiunto la suprema Corte, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Link alla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30800
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