La Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2016 n. 2536 ha condannato il dirigente scolastico del Convitto nazionale de L'Aquila e il Ministero dell’istruzione "a seguito di una violenta scossa sismica, l’edificio che ospitava il Convitto nazionale in L’Aquila subiva rilevanti crolli di porzioni di muratura e dei solai, a seguito dei quali derivavano gli eventi lesivi oggetto del processo".
I fatti si riferiscono al sisma del 9 aprile 2009 quando il dirigente scolastico, secondo la Cassazione, non ha adottato "iniziative in prossimità dell’evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell’edificio."
Nella sentenza si sottolineano i principi definiti dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.2 secondo il quale "il dirigente scolastico ha numerosi obblighi [...] egli riveste la qualità di datore di lavoro. [...] vi è dunque in primo luogo un obbligo di valutazione dei rischi da esprimere in apposito documento con la collaborazione del responsabile della sicurezza."
Secondo la sentenza, infatti, "i terremoti rientrano nelle ordinarie vicende del suolo e non possono essere considerati fatti eccezionali ed imprevedibili specie se non di rilevantissima intensità ed incidenti in zone sismiche.” - pertanto -“si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi".