La Cassazione Penale con sentenza n°5907 del 13 febbraio 2023 ha precisato:
"Per un verso, si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così Sez. 3, n. 17119 del 20/01/2015, Montaguti, Rv. 263233-01). Per l'altro, si è precisato che la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art . 7 d.lgs. 17 settembre 1994 n. 626, deve ritenersi , a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art . 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice"
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